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Terms of use

ALLEGATO: Condizioni generali di vendita.

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Art.1: APPLICAZIONE CONDIZIONI GENERALI

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Le presenti condizioni generali disciplinano la gestione e l’esecuzione del rapporto contrattuale tra Alosys Communications S.r.l. (di seguito ALOSYS) e il Cliente, avente ad oggetto le attività specificate nell'offerta e negli altri documenti contrattuali. Esse si riterranno accettate integralmente dal Cliente con il ritorno della copia dell'offerta o d’altro documento debitamente firmato e timbrato per accettazione.

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Art.2: ATTIVITA' DI RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

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Oltre a quanto espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, il Cliente si obbliga ad adempiere le prestazioni a proprio carico descritte nell’offerta o negli allegati. Il Cliente riconosce che il conseguimento degli obiettivi prefissati, con i servizi prestati da ALOSYS, è condizionato dalla puntuale collaborazione del Cliente medesimo, nonché dall'accuratezza d’ogni informazione e dato fornito dal Cliente ad ALOSYS. Pertanto il Cliente s’impegna a consentire ad ALOSYS l'accesso e l'utilizzo d’ogni informazione, dato, documentazione ed attrezzatura d'ufficio che ALOSYS riterrà necessario per la fornitura dei servizi. Il Cliente sarà responsabile di ogni ritardo, rispetto ai termini di consegna specificati nell'offerta o negli allegati, che sia causato dal Cliente stesso o consegua all’inadempimento di qualsivoglia obbligazione a suo carico. ALOSYS si riserva di addebitare al Cliente ogni spesa aggiuntiva in cui dovesse incorrere a causa di tale ritardo e ad adeguare, di conseguenza, il piano di consegne.

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Art.3: ATTIVITA' DI RESPONSABILITA' DI ALOSYS

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​Oltre a quanto espressamente previsto dalle presenti condizioni generali e nei documenti contrattuali, ALOSYS si obbliga a: 3a) eseguire le attività previste secondo la massima diligenza; 3b) conservare e restituire al Cliente il materiale che eventualmente questi abbia messo a disposizione di ALOSYS e/o dei suoi Fornitori qualificati.​

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Art.4: LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA

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La responsabilità per danni a cose sarà limitata, per ogni evento al corrispettivo effettivamente pagato ad ALOSYS per le attività in relazione alle quali si è avuto il danno.

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Art.5: TEMPI DI ESECUZIONE

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I tempi d’esecuzione delle attività previste, specificati nell’offerta o negli altri documenti tecnici, sono da intendersi puramente indicati e sono confermati in sede di perfezionamento dell’ordine.

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Art.6: CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

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​Il corrispettivo e le modalità di pagamento sono stabiliti secondo quanto riportato in offerta.In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora (PRIME RATE + 2 punti percentuali) su quanto riportato in fattura.

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Art.7: PROPRIETA

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​Tutti i risultati, le invenzioni e i miglioramenti di tecnologie che sono raggiunti nell'esecuzione delle attività previste saranno di proprietà esclusiva di ALOSYS che ne avrà i diritti di sfruttamento economico senza alcun onere aggiuntivo. ALOSYS non sarà ritenuta responsabile qualora le violazioni ai diritti di cui sopra siano determinale dal Cliente, attraverso modifiche ovvero da un uso illegittimo dei risultati delle attività prestate.

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Art.8: PERSONALE

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ALOSYS dichiara: 8a) d’impiegare Personale avente competenza tecnica specialistica ad alto contenuto professionale e adeguata all’esecuzione delle attività previste;

8b) che il Personale impiegato e' costituito da dipendenti della propria struttura organizzativa o, se del caso, da propri Fornitori qualificati; 8c) di applicare verso i propri prestatori d’opera condizioni normative e salariali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria, salvo il trattamento minimo inderogabile normativo e retributivo stabilito dall’art. 3 comma 1 della legge n° 1369 del 1960. ALOSYS ha il diritto di scegliere il Personale che ritiene più adatto per l’esecuzione delle attività previste.

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Art.9: DISTRAZIONE DI PERSONALE

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I Contraenti non potranno instaurare con i dipendenti della controparte qualsiasi forma di collaborazione lavorativa, sia essa di lavoro dipendente o meno, senza la preventiva autorizzazione scritta della controparte. In caso di violazione di quanto previsto dalla presente clausola, la parte assuntrice dovrà pagare all'altra una penale pari a dodici (12) mensilità della retribuzione corrisposta da questa al dipendente prima dell'assunzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

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Art.10: NORME DI SICUREZZA

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Qualora le attività previste debbano essere eseguite presso la sede del Cliente, questi si obbliga a: 10a) adottare tutte le misure di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro previste da disposizioni di legge o amministrative, nonché tutte le cautele che si rendessero opportune per la sicurezza sul lavoro dei dipendenti di ALOSYS e/o dei suoi Fornitori qualificati; 10b) comunicare ad ALOSYS le norme vigenti sul luogo di lavoro relative alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni; 10c) informare ALOSYS di eventuali rischi specifici dell’ambiente in cui dovranno essere svolte le attività oggetto del presente contratto. In caso di mancata osservanza di quanto sopra, ALOSYS, a propria libera scelta, potrà: 10d) subordinare l'esecuzione delle attività oggetto del contratto all'adozione da parte del Cliente di dette misure ovvero disporne la sospensione in qualunque momento ove questa fosse già iniziata; 10e) risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell’art.14 ("Risoluzione Anticipata”). E' salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni ulteriori sofferti da ALOSYS. ALOSYS s’impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e/o Fornitori qualificati impiegati nell'esecuzione delle attività previste e derivanti dal contratto tutte le norme vigenti riguardanti la prevenzione degli infortuni, la tutela e l'igiene del lavoro, e le disposizioni vigenti sul luogo di lavoro, al fine di assicurare l’incolumità loro e delle altre persone ivi presenti.

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Art.11: RESPONSABILI DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'

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Le Parti nomineranno ciascuna un proprio rappresentante per la gestione dei rapporti derivanti dal contratto. Questi avranno il compito di: 11a) coordinare le attività del proprio gruppo di lavoro; 11b) mantenere i contatti con la controparte; 11c) gestire le comunicazioni comunque ritenute utili allo svolgimento delle attività derivanti dal contratto. Le Parti s’impegnano, qualora le persone nominate non potessero più svolgere, per qualunque ragione, tali funzioni, a sostituirle immediatamente con persone aventi capacità e qualifiche analoghe. Qualora una parte non nomini il proprio responsabile o non provveda tempestivamente alla sua sostituzione, l'altra parte farà riferimento al firmatario del contratto.

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Art.12: COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

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Qualsiasi comunicazione dovrà avere la forma scritta a pena d’inefficacia e potrà essere effettuata per posta con regolare affrancatura o a mezzo telefax, telegramma o E-mail. Le Parti, ai fini di qualunque comunicazione attinente il contratto, eleggono domicilio agli indirizzi indicati nell'ordine.

​Eventuali variazioni di domicilio avranno effetto solo se comunicate alla controparte. Le Parti si terranno aggiornate sullo svolgimento delle attività derivanti dal contratto e comunicheranno ogni circostanza o fatto che possa incidere sulla regolare esecuzione. Qualora si rendessero necessarie misure particolari, queste dovranno essere preventivamente esaminate e concordate tra le Parti.

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Art.13: TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

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Le Parti si obbligano, anche per il proprio personale, a considerare strettamente riservate e a non divulgare le informazioni, i dati, gli elementi e quant'altro non sia comunque di pubblico dominio, di cui vengano a conoscenza in conseguenza dei rapporti derivanti dal contratto. Per "informazioni riservate" s’intendono le informazioni verbali o scritte, anche in formato elettronico, che siano state apprese, assunte o anche sviluppate congiuntamente dalle Parti, relative alle attività derivanti dal contratto, che siano: 13a) oggetto di segreto industriale o protette da diritti di proprietà intellettuale; 13b) comunicate sotto vincolo di riservatezza. Le Parti s’impegnano a: 13c) prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente possibili per assicurare la riservatezza di dette informazioni con la stessa diligenza da esse tenuta nella tutela delle proprie, comunque non inferiore a un ragionevole grado di protezione; 13d) astenersi dall’utilizzare le informazioni fornite dalla controparte per finalità estranee all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto; 13e) restituire alla parte interessata, al termine del rapporto contrattuale, tutti i documenti riservati di cui siano in possesso, distruggendo eventuali copie, anche in formato elettronico. L'obbligo di riservatezza è valido per tutta la durata del contratto e per i cinque (5) anni successivi alla sua scadenza, risoluzione o recesso

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.Art.14: RISOLUZIONE ANTICIPATA

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Oltre a quanto previsto dalle presenti condizioni generali, si convengono le seguenti cause di risoluzione. Ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente contratto qualora la controparte: 14a) sia sottoposta a procedure concorsuali, compresa l'amministrazione controllata oppure a procedimento penale; 14b) apporti alla propria organizzazione modificazioni tali da diminuire le garanzie finanziarie e/o tecniche. ALOSYS potrà risolvere il contratto qualora il Cliente: 14c) ritardi i pagamenti oltre i termini stabiliti nell'offerta o nel relativo allegato. In caso di risoluzione, comunque determinata, il Cliente dovrà pagare ad ALOSYS le somme dovute per le attività compiute e i costi sostenuti fino al momento della risoluzione, salvo il risarcimento del danno ulteriore; inoltre nel caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, questi dovrà pagare ad ALOSYS una penale pari all'importo per le attività relative al periodo residuo, successivo alla risoluzione. La risoluzione avrà effetto dal momento in cui il destinatario ne riceverà comunicazione con lettera raccomandata R.R.

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Art.15: DURATA E RECESSO

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La durata del contratto è indicata nell'offerta o nei successivi documenti contrattuali. ALOSYS potrà recedere dal contratto in qualunque momento, previo preavviso di quindici (15) giorni, senza che il Cliente abbia nulla da pretendere.

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Art.16: FORZA MAGGIORE

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Nel caso dovessero verificarsi ritardi dovuti a cause di forza maggiore, la Parte che ne sia colpita dovrà darne immediata comunicazione, indicando la durata presumibile del ritardo, confermata da successivi giustificativi. Non appena le circostanze lo consentano, le Parti s’incontreranno per esaminare la situazione e per stabilire di comune accordo le condizioni per la prosecuzione del contratto e ogni altra misura di cui si renda necessaria l’adozione.

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Art.17: FORO COMPETENTE

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Qualsiasi controversia che possa insorgere tra ALOSYS e il Cliente in relazione al presente contratto sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

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Art.18: CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

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Il Cliente autorizza ALOSYS a cedere le obbligazioni derivanti dal contratto anche senza il suo consenso espresso. Il Cliente autorizza ALOSYS, altresì, a subappaltare a terzi I’esecuzione delle attività oggetto del contratto.

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Art.19: DISPOSIZIONI GENERALI

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Sono espressamente dichiarate inefficaci, ove incompatibili o in contrasto con le presenti condizioni generali, le clausole o condizioni predisposte unilateralmente dal Cliente che siano contenute in moduli o disposizioni, compresi gli ordini, o in comunicazioni scritte, comunque scambiate tra le Parti successivamente all'entrata in vigore delle presenti condizioni generali che non siano oggetto di specifica negoziazione e approvazione per iscritto. Qualunque modifica del contratto dovrà essere negoziata e approvata per iscritto a pena d’inefficacia.

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Art.20: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI del D.lgs. 196/2003

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Il Cliente acconsente al trattamento, alla conservazione e all’utilizzo dei dati forniti durante il corso del rapporto all’interno di ALOSYS per dare esecuzione al contratto, per individuare servizi e/o prodotti che potrebbero essere di interesse per il Cliente e/o per analisi statistiche, ed al di fuori di ALOSYS solo nei confronti di partner o Fornitori qualificati sotto vincolo di massima riservatezza. ALOSYS informa il Cliente che tale conferimento di dati è facoltativo e costituisce il presupposto per la conclusione del contratto. ALOSYS, informa il Cliente dei suoi diritti ad essere informato sul trattamento dei dati che lo riguardano; di ottenere conferma dell'esistenza di tali dati e trattamenti, aggiornamenti dei dati, rettificazioni, integrazioni degli stessi; di opporsi a taluni trattamenti; in alcuni casi, di esercitare gratuitamente il diritto d’opposizione.

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Il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente quanto sopra riportato:

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Luogo e Data                                                  Il Cliente

   

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